LO STATUTO

Statuto dell’organizzazione di volontariato
Associazione Il Cammino ODV

Art. 1
Costituzione – Denominazione – Sede
1. E’ costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo Settore” e s.m.i., l’Organizzazione di Volontariato “Associazione Il Cammino ODV” siglabile, ove consentito “Il Cammino ODV”.
2. La denominazione dell’Organizzazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS.
3. L’Organizzazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.
4. L’associazione potrà aprire sedi secondarie con delibera dell’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
5. La durata del Cammino ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 11 comma 2.

Art. 2
Scopi e finalità
1. L’associazione Il Cammino ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro.
2. Essa si ispira finalità civiche, solidaristiche, di sussidiarietà e di utilità sociale e si propone, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, di perseguire i seguenti scopi e finalità:
a) il sostegno alla famiglia nello svolgimento del suo compito educativi attraverso:
− l’assistenza domiciliare, educativa, socio-asssitenziale e sanitaria;
− l’integrazione e l’aiuto nello svolgimento delle attività scolastiche dei figli;
− la creazione di ambiti positivi di accoglienza, formativi e/o ricreativi per minori;
b) la prevenzione del disadattamento minorile e la riduzione delle disuguaglianze attraverso la valorizzazione delle risorse positive all’interno e all’esterno della famiglia stessa;
c) la promozione di reti sociali e di attività culturali, ricreative e formative che sostengano la persona e la famiglia allo scopo di migliorare la qualità della vita;
d) la promozione umana, il sostegno alla dignità delle persone, l’integrazione e l’inclusione sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più deboli, anche in collaborazione con altre realtà che perseguano i medesimi fini statutari;
e) la promozione della salute intesa come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale operando nell’ambito della educazione sanitaria, della promozione del benessere, della cura e della riabilitazione dalla malattia attraverso interventi socio-assistenziali e sanitari.

Art. 3
Attività
1. Per la realizzazione degli scopi di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, il Cammino ODV si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
a) interventi e servizi sociali di cui all’art. 5 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e s.m.i., con particolare riferimento alla predisposizione ed erogazione di attività destinate a condividere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;
b) prestazioni socio – sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e s.m.i., così come previste all’art. 5 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 117/2017;
c) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all’art. 5 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 117/2017;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale così come previste all’art. 5 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 117/2017;
e) attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all’art. 5
comma 1 lettera l) del D.Lgs. 117/2017;
f) beneficienza, erogazione di aiuti, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate di cui all’art. 5 comma
1 lettera u) del D.Lgs. 117/2017;
g) Favorire l’accoglienza degli stranieri e la loro integrazione nella comunità, così come previsto all’art. 5
comma 1 lettera r) del D.Lgs. 117/2017.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Cammino ODV intende svolgere le seguenti attività:
a) Attività educative
Il Cammino ODV favorisce e promuove progetti educativi individualizzati, sostegno scolastico e attività
educative, ricreative e socializzanti di gruppo per minori e fasce deboli, con particolare riferimento alle
situazioni di bisogno e di difficoltà in cui versano le loro famiglie, anche attraverso la collaborazione con
associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, movimenti e imprese.
Per i minori più a rischio o con bisogni educativi specifici, gli interventi mirano a predisporre programmi
personalizzati di recupero per ciascun ragazzo, concordandoli con gli insegnanti, le famiglie e gli altri
operatori dei servizi eventualmente coinvolti nella presa in carico del nucleo.
Il Centro di aiuto allo studio rappresenta un luogo di riferimento positivo e stabile per ragazzi e genitori
dove, attraverso l’aiuto all’assolvimento degli obblighi scolastici e la proposta di altre attività integrative,
viene favorita la crescita complessiva dei minori con l’attenzione a far emergere e sviluppare le risorse
positive presenti nei nuclei familiari. Gli interventi di aiuto nell’apprendimento sono realizzati in un
contesto educativo stabile che abbraccia tutti gli aspetti della vita quotidiana dei ragazzi, offrendo anche
attività di socializzazione e di gruppo ad alta valenza educativa. E’ promossa e perseguita costantemente
una reale integrazione, stante la presenza di minori stranieri di diversa etnia.
Si rivolge a minori della scuola primaria e secondaria
b) Servizi di supporto sanitari e assistenziali
Gli interventi di sostegno riguardano il supporto alle funzioni genitoriali quali ad esempio:
l’accompagnamento dei minori da/a scuola/casa, l’assistenza dei medesimi durante l’assenza di genitori
per gli impegni di lavoro ecc., l’attività di assistenza infermieristica domiciliare e ambulatoriale, il sostegno
nella gestione della casa, il disbrigo delle pratiche burocratiche, la mediazione con le istituzioni, il supporto
nella cura di un congiunto ammalato (persone con patologie invalidanti o degenerative, portatori di
handicap, anziani o disabili, malati terminali) e l’accompagnamento a visite mediche e terapie.
L’attività viene svolta anche in collaborazione con i medici di famiglia o gli specialisti ospedalieri coinvolti
nel caso di patologie più complesse o con gli altri operatori dei servizi pubblici eventualmente coinvolti
(servizi sociali e sanitari, neuropsichiatria, dirigenti scolastici e insegnati).
Gli interventi di sostegno possono riguardare anche tutte le azioni di supporto ai medici ed al personale
infermieristico e qualificato che prestano la propria attività sanitaria.
È promosso il sostegno di nuclei particolarmente in difficoltà, anche attraverso la distribuzione di materiale
sanitario nonché prestito di ausili, nel rispetto delle prescrizioni vigenti.
Le attività assistenziali e gli interventi sanitari si svolgono sia presso il domicilio degli assistiti che presso
le sedi dell’associazione.
c) Attività culturali, aggregative e laboratori per minori e famiglie
Sono promosse, sostenute e realizzate, con particolare riferimento ai minori delle diverse fasce di età
attività e progetti in ambito musicale, sportivo, teatrale e di arti visive, danza, educazione all’ambiente ed
attività aggregative. Le attività sono indirizzata alla realizzazione di momenti formativi ed educativi che
consentano ai minori di socializzare per favorire uno sviluppo integrale della persona, secondo tutti i suoi
diversi aspetti, favorendo la crescita delle capacità espressive e relazionali.
Il Cammino ODV offre alle famiglie seguite la possibilità di partecipare a incontri culturali e a momenti
significativi di convivenza e di festa, anche pubblici, con gli educatori e i volontari dell’associazione e altre
famiglie del quartiere, al fine di facilitare il formarsi di legami duraturi e stabili tra soggetti di culture e
condizioni sociali diverse e per innescare meccanismi di reciprocità e mutuo aiuto.
d) Realizzazione e promozione di incontri, seminari, convegni, studi, ricerche e pubblicazioni;
Il Cammino ODV potrà curare la redazione e l’edizione di pubblicazioni e notiziari relativamente ad
indagini, ricerche, studi, bibliografie, convegni e seminari e ogni altro evento o lavoro inerente allo scopo
sociale, sia in forma di stampa che tramite i canali web.
e) Attività complementari e ausiliare connesse al raggiungimento dello scopo sociale;
Il Cammino ODV potrà predisporre tutte le iniziative che riterrà necessarie e utili per il raggiungimento
dello scopo sociale. A titolo esemplificativo, il Cammino ODV potrà istituire seminari formativi,
consultori psicopedagogici, attività aggregative e risocializzanti e ogni altra struttura di aiuto allo studio
anche attraverso la collaborazione con enti privati, pubblici e istituzioni.
f) Collaborare sostenendo iniziative di enti privati e pubblici impegnati in azioni e progetti che condividano
gli stessi scopi e finalità di cui all’art. 2 dello Statuto.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dal Cammino ODV, prevalentemente a favore di terzi e
tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. Il Cammino ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di
interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.. L’organo deputato
all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.
5. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo ne attesta il carattere secondario e
strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..
6. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al
volontario possono solo essere rimborsate dall’Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente
sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea
dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai
sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non
superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle
attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 117/2017
e s.m.i..
8. Ogni forma di rapporto economico con Il Cammino ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è
incompatibile con la qualità di volontario.
9. Il Cammino ODV ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..
10. Il Cammino ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti
necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il
numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei
volontari.

Art. 4
Patrimonio e risorse economiche
1. Il patrimonio del Cammino ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà del Cammino ODV;
b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti al Cammino ODV;
c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. Il Cammino ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività
da:
a) Quote associative e contributi degli aderenti;
b) Contributi pubblici e privati;
c) Donazioni e lasciti testamentari;
d) Rendite patrimoniali;
e) Attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni
del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
g) Attività “diverse” secondarie e strumentali di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. così come previste
e disciplinate all’articolo 3.
3. L’esercizio sociale del Cammino ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di
ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del
D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nonché il bilancio preventivo, e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei
soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo e preventivo è depositato presso la sede del Cammino ODV,
almeno 15 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente
previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E’ fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominate del Cammino ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed
altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale
del rapporto associativo.

Art. 5
Soci
1. Ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte del Cammino
ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che condividono gli scopi e le finalità
dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L’adesione al Cammino ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6.

Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione
1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici,
razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta.
Viene deliberata dal Consiglio direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da
parte dell’interessato, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli
eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ente. Il Consiglio direttivo delibera
l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60
giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all’assemblea dei soci.
3. Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro
soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio direttivo. La qualità di socio è
intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Cammino ODV;
b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi del Cammino ODV;
c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall’eventuale sollecito
scritto.
6. L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’assemblea dei soci. In ogni caso, prima di procedere
all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi,
consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia
all’interno del Cammino ODV sia all’esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non
hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio del Cammino
ODV.

Art. 7
Diritti e Doveri dei soci
1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita del Cammino ODV ed alla sua attività.
In modo particolare:
a) I soci hanno diritto:
– di partecipare a tutte le attività promosse dal Cammino ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà
di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti
dell’associazione medesima;
– di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
– di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli
eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
– di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
b) I soci sono obbligati:
– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti del Cammino ODV;
– al pagamento nei termini della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo. La quota
associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8
Organi dell’ODV
1. Sono organi del Cammino ODV:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio direttivo;
c) Il Presidente;
d) L’Organo di controllo, se nominato.

Art. 9
Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano del Cammino ODV, regola l’attività della stessa ed è composta da
tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3
mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o
non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo
stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3
associati nel caso in cui Il Cammino ODV abbia meno di 500 soci. Nel caso Il Cammino ODV avesse più di
500 soci nessun associato può rappresentare più di 5 associati.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere
il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità
dell’associato che partecipa e vota.
5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede
assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
6. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio
direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati
aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con comprovata ricezione, con
8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e
della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le
adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le
deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea
appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. Nel caso in cui Il Cammino ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e
disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a
specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più
ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto
dell’articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
11. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello
Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione del Cammino ODV. E’ ordinaria
in tutti gli altri casi.

Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci
1. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto
di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori
non votano.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati
presenti o rappresentati.
3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro 4
mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
4. L’Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
b) discute ed approva i programmi di attività;
c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto, stabilendone
l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni al Cammino ODV;
e) nomina e revoca l’organo di controllo, quando previsto;
f) elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri, quando previsto;
g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei
loro confronti;
h) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal
Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
j) approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
k) delibera sugli eventuali contributi straordinari;
l) delibera sull’esclusione dei soci;
m) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge,
dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
n) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
o) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dal
Cammino ODV stesso;
p) determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di
volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3
comma 6 dello Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle
riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci
1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento del Cammino ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, la fusione,
la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione
deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12
Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che
durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non
si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del medesimo: in questo caso l’Assemblea può
rieleggere i componenti uscenti. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile.
2. L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo
Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente
e il Tesoriere.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese del Cammino ODV, ed in genere ogni
atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’associazione medesima; cura la tenuta
del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio
direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo
provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva
Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od
esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante
elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione
al rinnovo dell’intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese
effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto
del Cammino ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni
dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Cammino ODV,
fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti
attività:
a) attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
b) redige e predispone i bilanci da presentare all’Assemblea, nonché il bilancio preventivo;
c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
d) sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
e) delibera le quote sociali annue per gli associati e sottopone all’approvazione dell’Assemblea gli eventuali
contributi straordinari;
f) delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere
opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 dello Statuto;
g) approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini
del regolare funzionamento delle attività del Cammino ODV;
h) delibera l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto;
i) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione
e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di
quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
10. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno 4 volte l’anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia
su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve
contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di
mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del
Consiglio direttivo. In caso di particolare urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato per telegramma
o e-mail inviate almeno 2 (due) giorni prima della data prefissata.
12. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio
voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dei
componenti che partecipano e votano.
13. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio
direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la
deliberazione si considera non approvata.
15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza
non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si
provi che i terzi ne erano a conoscenza.
16. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia
a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13
Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle
deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività del Cammino ODV; ha la facoltà di aprire
conti correnti per conto del Cammino ODV; convoca e presiede il Consiglio direttivo, del cui operato è garante
di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari,
convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente
vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14
Organo di controllo
1. L’Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti
dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora
applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto
incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto
nell’apposito registro.
4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del
D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle
linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio
svolto dai sindaci.
5. L’Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
6. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle
operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
1. L’Assemblea, nei casi previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità,
provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona
fisica oppure un Collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere
retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre
membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso
tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte
consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione del Cammino ODV, può
assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta
delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture
contabili.

Art. 16
Il Collegio dei probiviri
1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in
modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito del Cammino ODV e riguardanti uno o più soci, e
propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati che non fanno parte
del Consiglio direttivo. I Probiviri durano in carica per anni e sono rieleggibili fino a 3 volte consecutive.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In
assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure di
cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17
Comitati Tecnici
1. Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire
Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione
concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che Il Cammino
ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne
nomina il coordinatore.

Art. 18
Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento del Cammino ODV con il voto favorevole di almeno
tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e
determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs.
n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, del Cammino ODV, il patrimonio residuo è devoluto,
previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui
all’art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del
terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto
ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo
2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo
compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico
nazionale del Terzo settore.

Art. 19
Norme finali
1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile,
del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.